Sez. 1, Sentenza n. 28839 del 05/12/2008 (Rv. 605716 - 01)
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - PLURIMA INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE | Cointestazione del conto corrente - Contitolarità delle somme accreditate - Presunzione "juris tantum" - Superamento - Condizioni - Fattispecie.
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - PLURIMA INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE
La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 cod. civ.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, cod. civ.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto detta presunzione di contitolarità superata dalla prova documentale dell'esclusiva provenienza del denaro da uno solo dei contestatari del conto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1854, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)