Sez. 1, Sentenza n. 16671 del 01/10/2012 (Rv. 624529 - 01)
CONTRATTI BANCARI - IN GENERE | Deposito bancario di titoli - Cointestazione - Atto individuale di disposizione - Riferibilità anche agli altri intestatari - Condizioni - Clausola contrattuale espressa ovvero approvazione dell'altro - Cointestatario - Onere della prova - Spettanza - A carico della parte che invoca gli effetti dell'atto - Configurabilità - Ragioni.
CONTRATTI BANCARI - IN GENERE
In caso di cointestazione del deposito bancario di titoli (nella specie, appartenenti a coniugi), ove non vi sia, o non sia provata, una clausola contrattuale che dia facoltà al singolo di operare separatamente sul conto, è chi invoca gli effetti dell'atto individuale di disposizione ad avere l'onere di dimostrare che esso è riferibile anche agli altri intestatari o che, comunque, costoro lo hanno approvato, trattandosi altrimenti di un atto di per sé privo della possibilità di produrre effetti; infatti, il disposto dell'art. 1854 cod. civ., riguardante il conto corrente, ma analogicamente applicabile anche ai conti di deposito titoli, considera i relativi contitolari creditori o debitori solidali dei saldi, se è prevista la facoltà per i medesimi di compiere operazioni anche separatamente, facoltà che non può essere però presunta per il sol fatto che il conto risulti intestato a più persone, anche perché il titolo per fondare una solidarietà attiva deve essere inequivocamente convenzionale e quindi, in mancanza, le singole operazioni individuali non risultano efficaci se non attuate con il consenso, che non può essere presunto, di tutti i cointestatari; inoltre, l'esigenza formale che caratterizza i contratti bancari, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, preclude il rinvenimento della menzionata clausola dal mero comportamento, processuale o extraprocessuale, delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 1854, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)