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Sez. 3, Sentenza n. 4086 del 26/09/1977 (Rv. 387769 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - VALUTAZIONE GLOBALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387769-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - VALUTAZIONE GLOBALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

Per ritenere compiuta la valutazione complessiva degli elementi di prova non occorre che il giudice di merito proceda ad una ricapitolazione expressis verbis degli elementi singolarmente esaminati ed ad una somma del loro peso probatorio, giacche il giudizio di sintesi puo anche emergere dal criterio direttivo adottato dal giudice nell'esame di ciascun elemento e dal tenore delle argomentazioni che, svolte alla luce del predetto criterio, rivelino un unitario indirizzo valutativo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)