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Sez. L, Sentenza n. 2192 del 08/04/1982 (Rv. 420061 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - COMPLESSIVA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420061-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - COMPLESSIVA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Per ritenere compiuta la valutazione complessiva degli elementi di prova non occorre che il giudice di merito proceda ad una ricapitolazione expressis verbis degli elementi singolarmente esaminati e ad una somma del loro peso probatorio, giacché il giudizio di sintesi può anche emergere dal criterio direttivo adottato dal giudice dell'esame di ciascun elemento e dal tenore delle argomentazioni che, svolte alla luce del predetto criterio, rivelino un unitario indirizzo valutativo. (Conf 4086/77, mass n 387769).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)