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Sez. 3, Sentenza n. 2989 del 14/04/1988 (Rv. 458539 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEGLI ELEMENTI DI PROVA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458539-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEGLI ELEMENTI DI PROVA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Per ritenere compiuta la valutazione complessiva degli elementi di prova non occorre che il giudice del merito proceda ad una ricapitolazione expressis verbis degli elementi singolarmente esaminati e ad una somma del loro peso probatorio, giacché il giudizio di sintesi può anche emergere dal criterio direttivo adottato dal giudice nell'esame di ciascun elemento e dal tenore delle argomentazioni svolte. (Conf 1496/83, mass n 426325; (Conf 2192/82, mass n 420061; (Conf 4086/77, mass n 387769).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)