Sez. U, Sentenza n. 5145 del 05/10/1979 (Rv. 401769 - 01)
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO (ALL'INGROSSO E AL MINUTO) - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL MINUTO IN PUNTI FISSI - POSIZIONE GIURIDICA DEL PRIVATO - CONTROVERSIE RELATIVE A PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI LESIVI DI TALE POSIZIONE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA ESCLUSIVA - AZIONE DI DANNI DEL PRIVATO CONTRO LA PA - PROPONIBILITA DINANZI ALL'AGO - PRESUPPOSTI.*
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO (ALL'INGROSSO E AL MINUTO) - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL MINUTO IN PUNTI FISSI - POSIZIONE GIURIDICA DEL PRIVATO - CONTROVERSIE RELATIVE A PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI LESIVI DI TALE POSIZIONE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA ESCLUSIVA - AZIONE DI DANNI DEL PRIVATO CONTRO LA PA - PROPONIBILITA DINANZI ALL'AGO - PRESUPPOSTI.*
L'autorizzazione all'Esercizio del commercio al minuto in punti fissi, di cui all'art 24 della legge 11 giugno 1971 n 426, conferisce al privato autorizzato una posizione giuridica di diritto soggettivo, in quanto regolata in funzione diretta del suo interesse individuale all'iniziativa economica, di cui all'art 41 della Costituzione, e nonostante la compresenza, in capo alla pubblica amministrazione, dei poteri, delimitati dall'art 31 della stessa legge, di incidere su di essa, affievolendola, per la tutela del pubblico interesse. Tuttavia, le controversie concernenti qualsiasi provvedimento amministrativo, che si pretenda lesivo del detto diritto soggettivo, appartengono alla giurisdizione amministrativa esclusiva, per l'espresso disposto dell'art 32 della stessa legge, ancorche si assuma che il provvedimento amministrativo sia stato emesso in carenza assoluta di potere. Di conseguenza, l'Azione di risarcimento del danno per lesione del predetto diritto soggettivo puo essere esercitata dal privato contro la pubblica amministrazione davanti al giudice ordinario, solo dopo che il provvedimento amministrativo, che si pretende lesivo, sia stato annullato dal giudice amministrativo con decisione passata in giudicato. (V 2861/73, mass n 366465; (V 2430/69; (V 1544/68; (V 2194/63).*
Riferimenti normativi: Legge 11/06/1971 num. 426 art. 24 CORTE COST., Legge 11/06/1971 num. 426 art. 31, Legge 11/06/1971 num. 426 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)