Sez. 1, Sentenza n. 1998 del 18/06/1968 (Rv. 334025 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - SOSTITUZIONE- PER ESIGENZE DI SERVIZIO - DECRETO - NECESSITA - INSUSSISTENZA - COMUNICAZIONE ALLE PARTI - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - SOSTITUZIONE- PER ESIGENZE DI SERVIZIO - DECRETO - NECESSITA - INSUSSISTENZA - COMUNICAZIONE ALLE PARTI - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
Dal combinato disposto dell'art. 79 delle norme di attuazione e 174, secondo comma, cod. proc. civ., deriva che, mentre il Presidente deve provvedere con decreto alla sostituzione del giudice istruttore quando essa sia disposta ad istanza di parte, non e tenuto a provvedere con la stessa Forma, quando la sostituzione e disposta per assoluto inadempimento o per gravi esigenze di servizio ne tale provvedimento deve essere notificato o comunicato alle parti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 174, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)