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Sez. 1, Sentenza n. 1998 del 18/06/1968 (Rv. 334025 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - SOSTITUZIONE- PER ESIGENZE DI SERVIZIO - DECRETO - NECESSITA - INSUSSISTENZA - COMUNICAZIONE ALLE PARTI - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1968-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334025-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - SOSTITUZIONE- PER ESIGENZE DI SERVIZIO - DECRETO - NECESSITA - INSUSSISTENZA - COMUNICAZIONE ALLE PARTI - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*

Dal combinato disposto dell'art. 79 delle norme di attuazione e 174, secondo comma, cod. proc. civ., deriva che, mentre il Presidente deve provvedere con decreto alla sostituzione del giudice istruttore quando essa sia disposta ad istanza di parte, non e tenuto a provvedere con la stessa Forma, quando la sostituzione e disposta per assoluto inadempimento o per gravi esigenze di servizio ne tale provvedimento deve essere notificato o comunicato alle parti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 174, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)