Sez. 3, Sentenza n. 35593 del 17/05/2016 Ud. (dep. 29/08/2016) Rv. 267650 - 01
PROVE - IN GENERE | Conversazioni oggetto di intercettazione telefonica - Significato delle espressioni - Valutazione del giudice di merito - Criteri.
PROVE - IN GENERE
In tema di intercettazioni di conversazioni, il giudice di merito è libero di ritenere che l'espressione adoperata assuma, nel contesto della conversazione, un significato criptico, specie allorchè non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzata ovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l'uso di un determinato termine viene indicato per indicare altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)