Sez. L, Sentenza n. 5869 del 24/03/2015 (Rv. 634867 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA | Personale ENAC assoggettato al regime previdenziale INPDAP - Iscrizione al Fondo Volo - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA
Il personale dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) che sia assoggettato al regime previdenziale INPDAP, in quanto tale esonerativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall'INPS, non può fruire del regime di categoria di cui al Fondo Volo, istituito presso l'INPS con la legge 13 luglio 1965, n. 859, modificata dalla legge 31 ottobre 1988, n. 480, e quindi integrata dal d.lgs. 24 aprile 1997, n. 164, che è sostitutivo solo dell'AGO e la cui disciplina ha carattere derogatorio alle leggi di previdenza generale, sicché non è suscettibile di interpretazione analogica, senza che, in senso contrario, assuma rilievo la mera esposizione al medesimo rischio per estendere il detto regime ad altri soggetti non contemplati dalla normativa, per i quali è prevista apposita disciplina previdenziale.
Riferimenti normativi: Legge 13/07/1965 num. 859 art. 4, Legge 13/07/1965 num. 859 art. 12, Legge 31/10/1988 num. 480 art. 1, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 38, Decreto Legisl. 24/04/1997 num. 164
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)