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Sez. L, Sentenza n. 6955 del 16/12/1982 (Rv. 424616 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1982-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424616-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - DECORRENZA.*

A norma dell'art. 112, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, così come modificato dalla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza 8 luglio 1969 n. 116 della Corte costituzionale, l'Azione diretta a conseguire le prestazioni dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali si prescrive nel termine di tre anni dal consolidamento dei postumi indennizzabili e non dalla cessazione dell'esposizione al rischio. (Conf 2077/81, mass n 412795).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)