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Sez. L, Sentenza n. 4367 del 25/07/1984 (Rv. 436267 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - AZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DI QUESTE ULTIME - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - FUNZIONE.*
Stato
decisa il 1984-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436267-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - AZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DI QUESTE ULTIME - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - FUNZIONE.*

A norma dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - al di fuori delle ipotesi di aggravamento delle conseguenze dell'infortunio o della malattia professionale, cui si riferisce la dichiarazione di (parziale) illegittimità di detta norma pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 116 del 1969 - la prescrizione dell'Azione per il conseguimento delle prestazioni assicurative decorre dal giorno dell'infortunio o della manifestazione della malattia, tale decorrenza assolvendo (in quanto riferita ad un fatto facilmente individuabile sotto il profilo ambientale e cronologico) all'esigenza dell'i.N.A.I.L. di dar corso alla procedura di accertamento ed all'esigenza dell'assicurato di conseguire sollecitamente le prestazioni. (V 437/84, mass n 432659; (V 6294/83, mass n 431030; (V 6955/82, mass n 424616; (V 4592/82, mass n 422557; (V 1650/82, mass n 419482; (V 1554/82, mass n 419036; (V 2077/81, mass n 419795; (V 4357/79, mass n 400867).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 135 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)