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Sez. 1, Sentenza n. 2811 del 08/02/2006 (Rv. 586594 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE | Proroghe dei termini di occupazione - Sulle occupazioni scadute - Illegittimità - Domanda di determinazione dell'indennità di esproprio - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2006-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586594-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE

Il provvedimento di proroga del termine dell'occupazione legittima, siccome diretto a prolungare la durata del termine fissato in un precedente provvedimento, deve necessariamente essere emesso prima che quest'ultimo termine, avendo completato il suo decorso, sia divenuto non più suscettibile di prolungamento o di rinvio, ovvero prima che il precedente provvedimento, avendo esaurito la propria funzione, abbia cessato di essere operante, onde la proroga disposta dopo la scadenza, ancorché nella forma della rinnovazione dell'occupazione medesima, integra un atto emesso in carenza di potere e, come tale, inidoneo ad impedire l'irrilevanza dell'eventuale decreto ablatorio emanato successivamente alla predetta scadenza, con la conseguente inammissibilità della domanda di determinazione dell'indennità di esproprio.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)