Sez. 3, Sentenza n. 2627 del 27/04/1982 (Rv. 420481 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - RINUNCIA - VALIDITÀ ED EFFICACIA - CONDIZIONI.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - RINUNCIA - VALIDITÀ ED EFFICACIA - CONDIZIONI.*
La rinuncia della parte all'istanza di regolamento di Competenza non è valida ed operante quando il relativo atto non sia stato sottoscritto anche dall'avvocato della parte medesima, ovvero non sia stato depositato nella cancelleria della suprema Corte prima delle conclusioni del pubblico ministero. (V 569/76, mass n 379212; (V 2386/75, mass n 376248).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)