Sez. 3, Sentenza n. 569 del 20/02/1976 (Rv. 379212 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - RINUNZIA ALL'ISTANZA - FORMA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - RINUNZIA ALL'ISTANZA - FORMA.*
La rinuncia all'istanza di regolamento di Competenza, a pena d'inammissibilita, deve essere fatta mediante atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato, o anche da questo solo, purche munito di mandato speciale a tale effetto. (V 388/73, mass n 362340; (V 246/72, mass n 356056).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)