Sez. 3, Sentenza n. 2386 del 13/06/1975 (Rv. 376248 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - RINUNCIA - CONDIZIONI.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - RINUNCIA - CONDIZIONI.*
L'atto di rinuncia all'istanza di regolamento di Competenza e efficace solo se depositato in cancelleria prima della notificazione delle conclusioni del pubblico ministero e se sottoscritto da difensore munito di mandato speciale a tal fine, ove non sottoscritto anche dalla parte. (V 246/72, mass nn 356055 e 356056).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)