Sez. L, Sentenza n. 11395 del 17/10/1992 (Rv. 479006 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Costituzione dell'appellato - In genere | Contumacia dell'appellato - Domanda del datore di lavoro appellante diretta alla restituzione delle somme corrisposte dopo l'appello in forza della sentenza impugnata - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione - Notificazione del verbale contenente tale domanda - Diritto del contumace - Insussistenza.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Costituzione dell'appellato - In genere
La domanda del datore di lavoro appellante, relativa alla restituzione delle somme corrisposte al lavoratore (dopo la proposizione dell'appello) in forza della sentenza di primo grado (appellata), non costituisce domanda nuova, essendo conseguente (ex art. 336 cod. proc. civ.) alla richiesta di modifica della decisione impugnata; pertanto, l'appellato contumace, contro il quale tale domanda sia stata formulata in udienza, non ha diritto alla notifica del relativo verbale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)