Sez. L, Sentenza n. 3695 del 09/04/1998 (Rv. 514422 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Somma corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado - Domanda di restituzione - Proposizione con l'atto d'appello - Ammissibilità - Sentenza d'appello di riforma della sentenza di primo grado - Mancata decisione in ordine alla richiesta di restituzione di quanto versato in esecuzione dei capi riformati - Vizio di omessa pronuncia - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
La domanda concernente la restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza immediatamente esecutiva (nella specie, sentenza di primo grado di condanna del datore di lavoro), essendo conseguente alla richiesta modifica della decisione e non alterando i termini della controversia, non può essere considerata "nuova" e può pertanto essere formulata per la prima volta con lo stesso atto d'appello; ne consegue che incorre nel vizio di omessa pronuncia la sentenza d'appello che, riformando quella di primo grado, trascuri di provvedere sulla richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione di quei capi della sentenza di primo grado che sono stati riformati.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)