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Sez. 1, Sentenza n. 3760 del 22/11/1974 (Rv. 372267 - 01)

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - ATTI ISTRUTTORI - CONTRADDITTORIO DELLE PARTI - TERMINI - PER DOCUMENTI E MEMORIE - NECESSITA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372267-01

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - ATTI ISTRUTTORI - CONTRADDITTORIO DELLE PARTI - TERMINI - PER DOCUMENTI E MEMORIE - NECESSITA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

In materia di arbitrato, la prescrizione dell'art 816, terzo comma, cod proc civ, richiede solo che si assicuri in modo idoneo il contraddittorio delle parti. Pertanto non e indispensabile, a tal fine, che vengano assegnati termini per presentare documenti e memorie, purche, con altre modalita, l'arbitro abbia provveduto a mettere le parti in condizione di presentare le loro osservazioni o di fare le richieste ritenute opportune. (V 2095'70, mass n 348199; 3614'68, mass n 336874; (V 2475'64; 298'64; 1070'62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)