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Sez. 1, Sentenza n. 2095 del 22/10/1970 (Rv. 348199 - 01)

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE - MANCATA ASSEGNAZIONE ALLE PARTI DI UN TERMINE PER PRESENTARE DOCUMENTI E MEMORIE ED ESPORRE LE REPLICHE - NULLITA DEL LODO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348199-01

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE - MANCATA ASSEGNAZIONE ALLE PARTI DI UN TERMINE PER PRESENTARE DOCUMENTI E MEMORIE ED ESPORRE LE REPLICHE - NULLITA DEL LODO - ESCLUSIONE.*

La violazione da parte degli arbitri del terzo comma dell'art 816 cod proc civ non costituisce motivo di nullita del lodo, perche la disposizione citata non detta una condizione di validita del lodo, ma indica una modalita di svolgimento del principio del contraddittorio, con la conseguenza che, qualora con altre forme e modalita il contraddittorio stesso venga realizzato nei suoi momenti essenziali nessun motivo di nullita del lodo e configurabile. (nella specie, le parti avevano assistito all'espletamento di una ispezione giudiziale ed avevano, cosi, avuto modo di apprenderne direttamente ed immediatamente i risultati, nonche di formulare osservazioni ed eventuali richieste).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)