Sez. 1, Sentenza n. 3614 del 29/10/1968 (Rv. 336874 - 01)
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - TERMINI - ASSEGNAZIONE ALLE PARTI DI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI E LA ESPOSIZIONE DELLE DIFESE - OMISSIONE - NULLITA DEL PROCEDIMENTO E DEL LODO.*
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - TERMINI - ASSEGNAZIONE ALLE PARTI DI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI E LA ESPOSIZIONE DELLE DIFESE - OMISSIONE - NULLITA DEL PROCEDIMENTO E DEL LODO.*
Gli arbitri debbono, in ogni caso, e cioe indipendentemente da esplicito patto contenuto nel compromesso, prima di emettere la decisione, assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie e per esporre le rispettive conclusioni, difese e richieste. La violazione di tale precetto, contenuto nell'art. 816, terzo comma, cod.proc.civ. e che, essendo diretto ad assicurare l'osservanza del principio del contraddittorio, ha per il contenuto e la finalita indubbio carattere di ordine pubblico, da luogo a nullita del procedimento e del lodo. (V. N. 2475-64 n. 298-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)