Sez. L, Sentenza n. 17774 del 07/08/2006 (Rv. 591870 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Mansioni ulteriori rispetto a quelle qualificanti e tipiche della professionalità acquisita - Esigibilità - Esclusione - Fondamento - Art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 e art. 2103 cod. civ. - Applicabilità - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
In tema di rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, con la previsione secondo cui il prestatore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto e con l'assenza di previsione circa la sua utilizzabilità in mansioni inferiori, preclude, in termini generali, la possibilità di richiedere mansioni ulteriori rispetto a quelle qualificanti e tipiche della professionalità acquisita, alla stregua dell'art. 2103 cod. civ. che pone un divieto analogo esplicitato dalla previsione della nullità di ogni patto contrario. L'esatto ambito delle mansioni esigibili è, pertanto, indicato in termini analoghi nelle due citate disposizioni e l'attività prevalente e assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza e, tuttavia, per ragioni di efficienza e di economia del lavoro o di sicurezza, possono essere richieste, incidentalmente o marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori che il lavoratore è tenuto ad espletare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale la quale, muovendo dalla considerazione che on erano state sottratte al dipendente le prestazioni tipiche della professionalità da lui acquisita, essendosene invece aggiunte di ulteriori, aveva fatto riferimento esplicito alla nozione di mansione accessoria, osservando: che ciascuna qualifica conteneva in sé anche i compiti, non esplicitati immediatamente, preparatori o inscindibilmente strumentali ad essa, andando a far parte del bagaglio professione del dipendente, non potendo risolversi la loro esecuzione in un pregiudizio alla professionalità del lavoratore; che l'unico limite all'esigibilità era costituito dalla pretestuosità del comportamento datoriale, circostanza di difficile dimostrazione in concreto, dovendo tenersi conto dell'interesse dei terzi utenti dell'ufficio pubblico sui quali non potevano gravare, nei limiti del possibile, carenze di organico; infine, che il dipendente non aveva neppure allegato né l'assoluta in conferenza delle mansioni accorpate alla sua qualifica rispetto a quelle dirigenziali spettantigli, né che tali mansioni, tipiche di profili professionali più bassi, precedentemente attribuite ad altri dipendenti, fossero talmente assorbenti da snaturare la sua qualifica).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)