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Sez. L, Sentenza n. 11045 del 10/06/2004 (Rv. 573529 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE | Lavoratore addetto a mansioni corrispondenti alla qualifica - Attività corrispondenti a qualifica inferiore accessorie a dette mansioni e funzionali alla tutela della sicurezza e della salubrità dell'ambiente di lavoro - Obbligo del lavoratore di prestare dette attività - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573529-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE

Una volta che l'attività prevalente e assorbente del lavoratore rientri fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza, non viola i limiti esterni dello "ius variandi" del datore di lavoro (nè frustra la funzione di tutela della professionalità) l'adibizione del lavoratore stesso a mansioni inferiori, accessorie rispetto alle prime, massimamente quando esse risultino funzionali alla tutela della sicurezza e della salubrità dell'ambiente di lavoro.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificato il rifiuto di un dipendente di una società di ricerche, adibito in maniera prevalente e assorbente a mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza, concernenti la effettuazione di esperimenti, di svolgere in via del tutto accessoria la inferiore mansione di pretrattamento della vetreria utilizzata per gli esperimenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)