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Sez. L, Sentenza n. 6714 del 02/05/2003 (Rv. 562554 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE | Lavoratore addetto a mansioni corrispondenti alla qualifica - Attività corrispondenti a qualifica inferiore occasionalmente richieste al lavoratore - Obbligo del lavoratore di prestare detta attività - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2003-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562554-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE

Una volta che l'attività prevalente e assorbente del lavoratore rientri fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza, non viola i limiti esterni dello "ius variandi" del datore di lavoro - né frustra la funzione di tutela della professionalità l'adibizione del lavoratore stesso a mansioni inferiori, purché si tratti di mansioni che, oltre ad essere marginali e accessorie rispetto a quelle di competenza, non rientrino nella competenza specifica di altri lavoratori di professionalità meno elevata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificato il rifiuto del lavoratore, adibito in maniera prevalente e assorbente a mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza, di svolgere in via del tutto marginale la inferiore mansione di dattiloscrittura).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)