Sez. 2, Sentenza n. 3043 del 27/08/1969 (Rv. 342954 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - REVOCA DELLA PENSIONE - CONDIZIONI - MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE - RIADATTAMENTO AL LAVORO - ACCERTAMENTO - VALUTAZIONE DELLE MALATTIE SOPRAVVENUTE - NECESSITA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - REVOCA DELLA PENSIONE - CONDIZIONI - MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE - RIADATTAMENTO AL LAVORO - ACCERTAMENTO - VALUTAZIONE DELLE MALATTIE SOPRAVVENUTE - NECESSITA.*
La revoca della pensione di invalidita e subordinata al riacquisto, da parte del pensionato, della capacita di guadagno, che puo conseguire tanto ad un effettivo miglioramento delle sue condizioni di salute quanto ad un proficuo e non usurante riadattamento del pensionato al lavoro, cosi che allo stesso diventi possibile prestare utilmente le sue residue energie in un'occupazione confacente alle sue attitudini, con una retribuzione tale da far ritenere concretamente riacquistata una capacita di guadagno superiore a quella fissata per il conseguimento del diritto alla pensione. Al fine di accertare se si sia verificata o meno la detta condizione, si deve tener conto non soltanto delle infermita valutate al momento della concessione della pensione, ma anche di tutte le altre, siano esse preesistenti o sopravvenute, di cui il pensionato risulti attualmente affetto e che, considerate nel loro complesso, incidano sulla sua capacita di guadagno. (V 2367-68, massima n 334713 1904-67, massima n 328853 354-66, massima n 320695).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)