Sez. 6, Sentenza n. 39704 del 25/09/2009 Cc. (dep. 12/10/2009) Rv. 244706 - 01
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Attività giudiziaria tenuta senza previa dichiarazione d'urgenza - Udienza di discussione della richiesta di sospensione dei termini di custodia cautelare - Nullità relativa - Sussistenza - Mancata deduzione all'udienza - Sanatoria.
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE
La fissazione e lo svolgimento, nel periodo di sospensione feriale dei termini, dell'udienza di discussione della richiesta di sospensione dei termini di custodia cautelare, senza la previa notificazione alle parti del provvedimento con cui viene dichiarata l'urgenza dell'adempimento, integra una nullità relativa, la quale rimane sanata se non viene dedotta nel corso dell'udienza alla quale il difensore e l'imputato sono entrambi comparsi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 3 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)