Sez. 3, Sentenza n. 3735 del 06/11/1996 Cc. (dep. 23/12/1996) Rv. 206880 - 01
NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE (COD. PROC. PEN. 1988) | Art.240 bis - Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - Udienza tenuta senza rinuncia alla sospensione - Da parte dell'imputato detenuto e del suo difensore - Omessa notifica del provvedimento dichiarativo dell'urgenza - Nullità ex art. 180 cod. proc. pen. - Sussistenza - Fattispecie.
NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE (COD. PROC. PEN. 1988)
Sussiste nullità ex art. 180 cod. proc. pen. qualora l'udienza si sia tenuta senza che vi sia stata rinuncia alla sospensione dei termini per il periodo feriale da parte dell'imputato detenuto e del suo difensore, né sia stato notificato provvedimento dichiarativo dell'urgenza. (La S.C. ha precisato che in tali evenienze non ricorre nullità allorché l'imputato e il suo difensore siano comparsi senza nulla osservare, ma ciò non si è verificato nella specie).
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 240 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)