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Sez. 2, Sentenza n. 742 del 11/02/1999 Cc. (dep. 27/02/1999) Rv. 212748 - 01

TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Attività giudiziaria tenuta senza rinuncia alla sospensione o senza notificazione di provvedimento dichiarativo dell'urgenza - Nullità generale - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212748-01

TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE

Sussiste una nullità di ordine generale, prevista dall'art. 180 cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui un'udienza sia tenuta in periodo feriale senza che vi sia stata rinuncia alla sospensione dei termini, ovvero senza che sia stato notificato (ove necessario) provvedimento dichiarativo dell'urgenza del processo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)