Sez. 3, Sentenza n. 47269 del 04/11/2005 Cc. (dep. 29/12/2005) Rv. 232997 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Ritagli in pelle derivanti da lavorazioni di terzi - Natura di sottoprodotti - Esclusione - Natura di residui di consumo - Utilizzazione - Autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997 - Necessità.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il riutilizzo di ritagli di pelle derivanti dalle lavorazioni primarie effettuate da altre imprese costituisce attività di gestione di rifiuti, e come tale soggetta ad autorizzazione, trattandosi di residui di consumo e non di sottoprodotti, solo per i quali il riutilizzo è non solo eventuale ma certo e senza previa trasformazione
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)