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Sez. 3, Sentenza n. 47269 del 04/11/2005 Cc. (dep. 29/12/2005) Rv. 232997 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Ritagli in pelle derivanti da lavorazioni di terzi - Natura di sottoprodotti - Esclusione - Natura di residui di consumo - Utilizzazione - Autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997 - Necessità.
Stato
decisa il 2005-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232997-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Il riutilizzo di ritagli di pelle derivanti dalle lavorazioni primarie effettuate da altre imprese costituisce attività di gestione di rifiuti, e come tale soggetta ad autorizzazione, trattandosi di residui di consumo e non di sottoprodotti, solo per i quali il riutilizzo è non solo eventuale ma certo e senza previa trasformazione

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)