Sez. 3, Sentenza n. 6535 del 05/04/2016 (Rv. 639322 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Assegnazione al creditore procedente - Sopravvenuto accertamento dell'inefficacia del titolo esecutivo al momento del pignoramento - Conseguenze - Caducazione dell'assegnazione - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
Qualora in una procedura esecutiva di espropriazione presso terzi si sia reso assegnatario il creditore procedente, il successivo accertamento dell'inefficacia del titolo esecutivo al momento del pignoramento, in ragione della violazione del termine di cui all'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, conv. nella l. n. 30 del 1997, determina la caducazione dell'assegnazione, in quanto l'assegnatario, identificandosi con lo stesso creditore procedente, non assume la posizione di terzo estraneo rispetto all'illegittimo svolgimento dell'azione esecutiva, ma è responsabile, sul piano oggettivo, della non azionabililità del titolo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 552, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 14 CORTE COST., Legge 28/02/1997 num. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)