Sez. 3, Sentenza n. 1968 del 04/06/1969 (Rv. 341152 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA IN GENERE (AGGIUDICAZIONE) - NULLITA - INESISTENZA DEL TITOLO ESECUTIVO - TUTELA DEL TERZO - LIMITI.*
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA IN GENERE (AGGIUDICAZIONE) - NULLITA - INESISTENZA DEL TITOLO ESECUTIVO - TUTELA DEL TERZO - LIMITI.*
Nell'ipotesi in cui venga accertata l'inesistenza del titolo fatto valere dal creditore procedente, nonostante l'efficacia retroattiva della sentenza, le posizioni acquisite dal terzo nel corso del processo esecutivo vengono garantite, per quanto riguarda le irregolarita formali del processo, dal disposto dell'art. 2929 cod.civ. e, per quanto riguarda i vizi sostanziali dell'Azione esecutiva, dal principio di tutela di affidamento del terzo, purche in entrambi i casi non sia imputabile al terzo una condotta fraudolenta. Il creditore procedente, pero, nell'ipotesi di assegnazione a suo favore, non puo essere considerato terzo e, pertanto, l'accertamento dell'inesistenza del titolo esecutivo e del credito travolge in ogni caso l'assegnazione medesima disposta in suo favore. (nella specie, in Sede di opposizione all'esecuzione era stata riconosciuta l'inesistenza del titolo esecutivo azionato, costituito da cambiale, per falsita della sottoscrizione della medesima).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)