Sez. 2, Sentenza n. 1161 del 18/04/1968 (Rv. 332654 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - ERRATO APPREZZAMENTO DELLE RISULTANZE DI CAUSA - DIFFERENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - ERRATO APPREZZAMENTO DELLE RISULTANZE DI CAUSA - DIFFERENZA.*
L'errore di fatto, rilevante ai fini della revocazione, ex art. 395, n. Cod. proc. civ., e solo quello dovuto alla falsa percezione di una circostanza decisiva in contrasto con quanto risulta manifestamente dagli Atti, cioe l'errore che ha indotto il giudice del merito ad affermare od a superare l'esistenza di un fatto che gli Atti e i documenti di causa escludono in modo incontestabile, ovvero ad affermare l'inesistenza di un fatto che dagli Atti e dai documenti stessi risulti positivamente accertato. Tale non e l'errore dovuto ad errato apprezzamento delle risultanze processuali che, risolvendosi in un errore di giudizio, esorbita dall'ambito della impugnazione revocatoria, ed e soltanto denunciabile in Cassazione nei limiti consentiti dall'art. 360 n.5 cod.proc.civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)