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Sez. 2, Sentenza n. 1161 del 18/04/1968 (Rv. 332654 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - ERRATO APPREZZAMENTO DELLE RISULTANZE DI CAUSA - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1968-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332654-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - ERRATO APPREZZAMENTO DELLE RISULTANZE DI CAUSA - DIFFERENZA.*

L'errore di fatto, rilevante ai fini della revocazione, ex art. 395, n. Cod. proc. civ., e solo quello dovuto alla falsa percezione di una circostanza decisiva in contrasto con quanto risulta manifestamente dagli Atti, cioe l'errore che ha indotto il giudice del merito ad affermare od a superare l'esistenza di un fatto che gli Atti e i documenti di causa escludono in modo incontestabile, ovvero ad affermare l'inesistenza di un fatto che dagli Atti e dai documenti stessi risulti positivamente accertato. Tale non e l'errore dovuto ad errato apprezzamento delle risultanze processuali che, risolvendosi in un errore di giudizio, esorbita dall'ambito della impugnazione revocatoria, ed e soltanto denunciabile in Cassazione nei limiti consentiti dall'art. 360 n.5 cod.proc.civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)