Sez. 1, Sentenza n. 2119 del 24/06/1968 (Rv. 334281 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*
L'errore di fatto previsto come motivo di revocazione dall'art. 395 n. 4 cod.proc.civ. e soltanto quello dovuto ad una falsa percezione materiale che abbia indotto il giudice a ritenere l'esistenza di un fatto che non esiste, ovvero la insussistenza di un fatto che viceversa esiste(purche trattisi di fatto che sia rilevante ai fini della decisione e che non abbia formato oggetto di contestazione e di pronunzia). (V. N. 1161-68, mass. N. 332654 n. 2734-67, mass. N. 330245 n. 2432-67, mass. N. 329722).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)