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Sez. 2, Sentenza n. 3165 del 26/10/1974 (Rv. 371654 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - ESTREMI - APPREZZAMENTO DELLE RISULTANZE PROCESSUALI - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1974-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371654-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - ESTREMI - APPREZZAMENTO DELLE RISULTANZE PROCESSUALI - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - NECESSITA.*

L'errore di fatto, rilevante ai fini della revocazione, e solo quello dovuto alla falsa percezione di una circostanza decisiva in contrasto con quanto risulta manifestamente dagli Atti, ma non anche quello derivante dall'apprezzamento delle risultanze processuali, che, risolvendosi in un error in iudicando, esorbita in ogni caso dall'ambito dell' impugnazione revocatoria, ed e soltanto denunziabile in Cassazione nei limiti consentiti dall'art 360 cod proc civ. (Conf 3689'71, mass n 355457; 2516'69, mass n 342075; (Conf 1161'68, mass n 332654).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)