Sez. 2, Sentenza n. 6034 del 10/11/1980 (Rv. 409806 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - ACCESSIONE - COMUNIONE DEL SUOLO COSTITUITA PER EFFETTO DELL'ALIENAZIONE DI UNA SUA QUOTA DA PARTE DELL'ORIGINARIO UNICO PROPRIETARIO AD UN TERZO - COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SUL SUOLO COMUNE - ESTENSIONE DELLA COMUNIONE AL FABBRICATO - IMMEDIATO ACQUISTO DELLA PROPRIETA SEPARATA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - ACCESSIONE - COMUNIONE DEL SUOLO COSTITUITA PER EFFETTO DELL'ALIENAZIONE DI UNA SUA QUOTA DA PARTE DELL'ORIGINARIO UNICO PROPRIETARIO AD UN TERZO - COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SUL SUOLO COMUNE - ESTENSIONE DELLA COMUNIONE AL FABBRICATO - IMMEDIATO ACQUISTO DELLA PROPRIETA SEPARATA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il principio dell'accessione di cui all'art 934 cod civ implica che, quando il suolo e comune, ricada nella comunione anche l'edificio costruito su di esso, tranne che i comproprietari del suolo medesimo abbiano provveduto con atto scritto alla Determinazione reciproca del loro diritto sulle singole porzioni del costruendo edificio, destinato a diventare, a costruzione ultimata, di rispettiva proprieta esclusiva. Pertanto, nel caso in cui si sia verificata una situazione di comunione del suolo per effetto della alienazione di una sua quota, da parte dell'originario unico proprietario, ad un terzo, la comunione si estende al fabbricato che venga successivamente realizzato senza la previa Determinazione dei rispettivi diritti sullo stesso. (V 4036/78, mass n 393632; (V 3479/78, mass n 392960; (V 601/74, mass n 368399; (Conf 3125/73, mass n 366902).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 1100
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)