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Sez. 1, Sentenza n. 4819 del 04/08/1988 (Rv. 459636 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ACCESSIONI - DIVISIONI DI UN FONDO - VALORE TASSABILE - DETERMINAZIONE - FABBRICATO INSISTENTE SUL TERRENO - OPERATIVITÀ AL PRINCIPIO DELLA ACCESSIONE (ART. 934 COD. CIV.) - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459636-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ACCESSIONI - DIVISIONI DI UN FONDO - VALORE TASSABILE - DETERMINAZIONE - FABBRICATO INSISTENTE SUL TERRENO - OPERATIVITÀ AL PRINCIPIO DELLA ACCESSIONE (ART. 934 COD. CIV.) - INCLUSIONE.*

Con riguardo ad imposta di registro su atto di divisione di un fondo, nel valore tassabile va incluso quello del fabbricato che insista sul terreno, in Mancanza di un atto scritto da cui emerga la sua appartenenza a soggetto diverso dai condividenti (con la Costituzione di un diritto di superficie od altro analogo diritto reale su bene altrui), atteso che, in difetto di titolo contrario, opera il principio dell'accessione (art. 934 cod. civ.), in base al quale la proprietà del fabbricato compete al proprietario del suolo. (V 6034/80, mass n 409806; (V 601/74, mass n 368399).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)