Sez. 3, Sentenza n. 10322 del 21/10/1997 (Rv. 509067 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - IN GENERE | Proponibilità della domanda - Previo adempimento dell'onere posto ex art. 46 della legge n. 203 del 1982 - Relativa verifica - Contenuto - Coincidenza soggettiva con le parti che hanno partecipato alla procedura di conciliazione, nonché coincidenza delle domande (principali e riconvenzionali) con quelle svolte nella predetta sede - Necessità - Sufficienza.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - IN GENERE
Il giudice investito di una controversia in materia di contratti agrari, al fine di verificare se la domanda sottoposta al suo esame è, o meno, proponibile (ossia di valutare se la parte attrice abbia adempiuto l'onere posto a suo carico dall'art. 46, legge n. 203 del 1982), deve unicamente accertare, prescindendo da ogni altra indagine, che esista perfetta coincidenza soggettiva fra coloro che hanno partecipato al tentativo di conciliazione e quanti hanno assunto, nel successivo giudizio, la qualità di parte, nonché che le domande formulate dalla parte ricorrente in via principale e da quella resistente in via riconvenzionale, siano le stesse intorno alle quali il tentativo medesimo si è svolto.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)