Sez. T, Ordinanza n. 20733 del 18/06/2026 (Rv. 679343-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Contributo unificato - Esenzione ex art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002 nel testo applicabile ratione temporis - Giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione ex art. 22 della l. n. 689 del 1981 - Applicabilità - Procedimento di opposizione all'esecuzione di sanzione amministrativa ex art. 615 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista dall'art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002 (ratione temporis applicabile, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 191 del 2009) si applica al giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione ex art. 22 della l. n. 689 del 1981, ma non al procedimento di opposizione all'esecuzione di sanzione amministrativa ex art. 615 c.p.c., atteso che le norme che introducono agevolazioni o esenzioni, in quanto eccezionali, sono soggette al criterio di stretta interpretazione.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 10 CORTE COST., Legge 23/12/2009 num. 191 art. 2 com. 212 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)