diritto.io

Sez. T, Ordinanza n. 34675 del 29/12/2025 (Rv. 677277-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Giudizio di ottemperanza proposto dall'avvocato antistatario - Esenzione dal pagamento del contributo unificato - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677277-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

L'esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista dall'art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione ai giudizi ex art. 3 della l. n. 89 del 2001, riguarda esclusivamente i ricorsi promossi dalle parti che agiscono per il riconoscimento dell'indennizzo dovuto per l'irragionevole durata del processo e non si applica, pertanto, al giudizio promosso dal difensore antistatario al fine di ottenere l'ottemperanza della statuizione di condanna in suo favore al pagamento delle spese processuali liquidate in materia di equa riparazione, stante la diversa natura dei due giudizi e degli interessi sottesi, nonché la diversità delle parti e delle pretese azionate nei confronti del soggetto tenuto a rispondere.

Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 69

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)