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Sez. L, Sentenza n. 458 del 21/01/1988 (Rv. 457000 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - DIVIETO PER LE LAVORATRICI DI EFFETTUARE LAVORO NOTTURNO - ILLEGITTIMITÀ EX SENTENZA N. 210 DEL 1986 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PORTATA - SOSPENSIONE DEL PERSONALE DI SESSO FEMMINILE QUALE EFFETTO DI UN CRITERIO ADOTTATO PER LA SCELTA DEI LAVORATORI DA PORRE IN CASSA INTEGRAZIONE IN UNA ORGANIZZAZIONE PREVIDENTE NECESSARIAMENTE ANCHE L'ESPLETAMENTO DI LAVORO NOTTURNO - ILLEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1988-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457000-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - DIVIETO PER LE LAVORATRICI DI EFFETTUARE LAVORO NOTTURNO - ILLEGITTIMITÀ EX SENTENZA N. 210 DEL 1986 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PORTATA - SOSPENSIONE DEL PERSONALE DI SESSO FEMMINILE QUALE EFFETTO DI UN CRITERIO ADOTTATO PER LA SCELTA DEI LAVORATORI DA PORRE IN CASSA INTEGRAZIONE IN UNA ORGANIZZAZIONE PREVIDENTE NECESSARIAMENTE ANCHE L'ESPLETAMENTO DI LAVORO NOTTURNO - ILLEGITTIMITÀ.*

A seguito della sentenza 24 luglio 1986 n. 210 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge 26 aprile 1934 n. 653 e dell'art. 1 della legge 2 agosto 1952 n. 1305 nella parte in cui prevedevano il divieto per le lavoratrici di effettuare lavoro notturno, è venuta meno la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori di sesso maschile per i quali tale divieto non sussisteva. Consegue che, al fine della scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, è illegittimo il criterio, desumibile dal combinato disposto delle citate norme, di sospendere le dipendenti di sesso femminile, anziché indistintamente anche quelli di sesso maschile, per il fatto che l'organizzazione dell'attività produttiva preveda necessariamente anche l'espletamento di lavoro notturno. (V 1876/86, mass n 445159).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 26/04/1934 num. 653 art. 12 com. 1 CORTE COST., Legge 02/08/1952 num. 1305 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)