Sez. L, Sentenza n. 1271 del 03/02/1995 (Rv. 490262 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE | Principio di uguaglianza ex art. 5 della Direttiva Comunitaria 9 febbraio 1976 76/207 C.E.E. del Consiglio - Portata - Disciplina ex art. 5 legge n. 903 del 1977 sulla esclusione delle donne dal lavoro notturno - Contrasto con detta Direttiva - Disapplicazione - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE
Secondo l'art. 5 della Direttiva comunitaria 9 febbraio 1976 76/207/C.E.E. del Consiglio (che ha formato oggetto di interpretazione pregiudiziale della Corte di giustizia, con la sentenza 25 luglio 1991 in causa n. 345/1989 - presente in causa, per intervento, il Governo italiano -, e che è sufficientemente precisa e incondizionata per poter essere invocata dai privati davanti alle giurisdizioni nazionali, una volta scaduto il termine concesso agli Stati membri per adeguarsi alle sue prescrizioni), il principio di uguaglianza applicato alle condizioni di lavoro implica che vengano assicurate agli uomini e alle donne le stesse condizioni, senza alcuna discriminazione fondata sul sesso (senza, però, che la Direttiva sia di ostacolo alla protezione della donna, specialmente per quanto riguarda la gravidanza e la maternità, come precisato dall'art. 2, paragrafo 3). Conseguentemente è in contrasto con la citata Direttiva, e come tale va disapplicata, la norma posta dall'art. 5 della legge 9 dicembre 1977 n. 903, che (sia pure con riferimento alle sole aziende manifatturiere anche artigianali e con talune esclusioni) enuncia un principio generale di esclusione delle donne dal lavoro notturno.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE min. CEE 09/02/1976 num. 207 art. 5, Legge 09/12/1977 num. 903 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)