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Sez. 2, Sentenza n. 594 del 21/02/1969 (Rv. 338803 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI TRASFERTA E MISSIONE - TRASFERTA E TRASFERIMENTO - DISTINZIONE - CRITERI - TRASFERIMENTO - ACCERTAMENTO IN BASE ALLE SUCCESSIVE VICENDE DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338803-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI TRASFERTA E MISSIONE - TRASFERTA E TRASFERIMENTO - DISTINZIONE - CRITERI - TRASFERIMENTO - ACCERTAMENTO IN BASE ALLE SUCCESSIVE VICENDE DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITA.*

In tema di lavoro subordinato, la distinzione tra trasferta e trasferimento deve essere ravvisata nella provvisorieta e, rispettivamente, nella definitivita dell'assegnazione del dipendente ad una Sede diversa da quella del normale svolgimento della prestazione lavorativa. Se e vero che la provvisorieta o la definitivita dell'assegnazione debbono essere intese in senso relativo e debbono essere considerate a priori, con riguardo, cioe, al momento in cui e stata manifestata la volonta di destinare il dipendente ad altra Sede, tuttavia tale volonta puo essere individuata anche in base alle successive vicende del rapporto e, in particolare, alla durata del lavoro fuori Sede, valutata alla stregua delle altre circostanze del caso concreto. (V. 186-67, massima n. 325913).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)