Sez. 2, Sentenza n. 186 del 20/01/1967 (Rv. 325913 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI TRASFERTA E MISSIONE - DISTINZIONE TRA TRASFERTA E TRASFERIMENTO - CRITERI - TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE IN ALTRA SEDE - POTERE DISCREZIONALE DEL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI TRASFERTA E MISSIONE - DISTINZIONE TRA TRASFERTA E TRASFERIMENTO - CRITERI - TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE IN ALTRA SEDE - POTERE DISCREZIONALE DEL DATORE DI LAVORO.*
In tema di lavoro subordinato, la distinzione fra trasferta e trasferimento si incentra nella provvisorieta e, rispettivamente, nella definitivita dell'assegnazione del dipendente in una Sede diversa da quella del normale svolgimento della prestazione lavorativa. La provvisorieta o la definitivita dell'assegnazione, vanno intese in senso relativo e debbono essere considerate -a priori-, e cioe con riguardo al momento in cui venne manifestata la volonta di destinare il dipendente ad altra Sede. Tale volonta, peraltro, puo essere individuata anche in base alle successive vicende del rapporto ed in particolare, alla durata del lavoro fuori Sede, valutata, pero, non in se stessa, ma alla stregua delle altre circostanze del caso concreto. Ai fini della cennata distinzione, infine, e irrilevante che la destinazione, del dipendente ad altra Sede sia stata effettuata con l'assenso o meno dell'interessato, in quanto anche il trasferimento costituisce, salvo patto contrario, una facolta discrezionale del datore di lavoro, in relazione all'oggetto ed all'ambito dell'impresa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)