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Sez. 3, Sentenza n. 26849 del 04/05/2004 Cc. (dep. 15/06/2004) Rv. 229420 - 01

GIUOCO - CONCORSI ED OPERAZIONI - A PRONOSTICI | Attività organizzata al fine di accettare o raccogliere scommesse in assenza di apposita autorizzazione ministeriale ex art. 88 TULPS - Regime particolare per l'accettazione telefonica o telematica delle scommesse alla luce del decreto ministeriale n.156 del 2001 pur sempre subordinata al rapporto diretto tra concessionario e scommettitore - Intermediazione tramite accesso al proprio conto scommesse da punto internet - Costituisce reato ex art. 4 della legge n. 401 del 309.
Stato
decisa il 2004-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229420-01

GIUOCO - CONCORSI ED OPERAZIONI - A PRONOSTICI

Integra il reato di attività organizzata per la accettazione e raccolta, anche per via telefonica o telematica di scommesse, senza l'autorizzazione ministeriale prevista dall'art. 88 del T.U.L.P.S.- previsto dall'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 - l'attività svolta da un intermediatore mediante la messa a disposizione del proprio conto scommesse tramite accesso internet, atteso che il decreto ministeriale 15 febbraio 2001 n. 156 (relativo alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici) continua a richiedere l'esistenza di un rapporto diretto tra il concessionario e lo scommettitore ed il decreto ministeriale del 31 maggio 2002, consentendo l'attivazione da parte del cliente di un conto scommesse personale presso il concessionario, esige che tale conto sia da questi utilizzato a titolo personale e non diventi oggetto di transazioni da parte di soggetti diversi.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 88 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 15/02/2001 num. 156, DM Finanze 31/05/2002

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)