Sez. U, Sentenza n. 23271 del 26/04/2004 Cc. (dep. 18/05/2004) Rv. 227726 - 01
GIUOCO - CONCORSI ED OPERAZIONI - A PRONOSTICI | Attività organizzata al fine di accettare o raccogliere scommesse - In assenza della licenza prevista dall'art. 88 del T.U.L.P.S. - Esistenza di abilitazione in capo al gestore - Irrilevanza - Reato di cui all'art. 4 della legge n. 401 del 1989 - Configurabilità.
GIUOCO - CONCORSI ED OPERAZIONI - A PRONOSTICI
Il reato di cui all'art.4, comma 4 bis, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 (svolgimento di attività organizzata per la accettazione e raccolta anche per via telefonica e telematica di scommesse o per favorire tali condotte) risulta integrato da qualsiasi attività, comunque organizzata, attraverso la quale si eserciti, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 R. D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), una funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse, a nulla rilevando l'esistenza di abilitazione in capo al gestore stesso. (A sostegno del principio enunciato la Corte ha affermato che le disposizioni di cui al citato art. 4 non sono in contrasto con i principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione europea, atteso che la normativa nazionale persegue finalità di controllo per motivi di ordine pubblico idonee a giustificare le restrizioni nazionali ai citati principi comunitari). (Conf. Cass. Sez. Un. 26 aprile 2004, dep. 18 maggio 2004 n. 23272, Poce e n. 23273, Gesualdi ed altri, non massimate).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 88 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 11, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)