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Sez. 1, Sentenza n. 4214 del 16/03/2012 (Rv. 621752 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE (FINANZIAMENTI) | Esecuzione affidata a concessionario - Mandato - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Perenzione dello stanziamento - Obbligo dell'ente finanziatore a rivalere il concessionario - Esclusione - Convenzione accessoria - Necessità.
Stato
decisa il 2012-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621752-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE (FINANZIAMENTI)

In tema di finanziamento dell'esecuzione di un'opera pubblica affidata ad un concessionario, non è configurabile un rapporto di mandato sulla base del quale l'ente concedente sia obbligato a somministrare i mezzi per l'esecuzione ai sensi dell'art. 1719 cod. civ. e, pertanto, in caso di perenzione dello stanziamento per decorso del termine di efficacia (nella specie, cinque anni dall'esercizio finanzario in cui è avvenuta la previsione in bilancio ai sensi dell'art. 12 della legge regione Sicilia 8 luglio 1977, n. 47), l'ente finanziatore non è tenuto a rivalere il concessionario della somma che si sia obbligato a versare all'appaltatore, salvo che non sia stata stipulata una convenzione accessoria all'atto di concessione, con la quale l'ente garantisca la tempestiva erogazione del finanziamento, ovvero la copertura del concessionario dai rischi derivanti per i ritardi nei pagamenti dovuti all'appaltatore.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 08/07/1977 num. 47 art. 12, Cod. Civ. art. 1719

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)