Sez. 1, Sentenza n. 14795 del 04/06/2008 (Rv. 603719 - 01)
CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - SUSSIDI - FONDO SOLIDARIETÀ NAZIONALE | Contributi previsti dal d.l. n. 367 del 1990 (conv. in legge n. 31 del 1991) - Titolari attivo e passivo della relativa obbligazione - Rispettivamente agricoltore e Regione - Titolarità passiva dello Stato - Esclusione.
CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - SUSSIDI - FONDO SOLIDARIETÀ NAZIONALE
Ai sensi dell'art. 10 del d.l. 6 dicembre 1990, n. 367, convertito in legge 30 gennaio 1991, n. 31 (recante "Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990"), creditore e obbligato della prestazione relativa ai previsti contributi sono, rispettivamente, il titolare dell'azienda agricola e la Regione, mentre l'art. 11 del medesimo d.l. statuisce che la provvista per l'erogazione, da parte delle Regioni, dei contributi in discorso è ripartita tra le Regioni richiedenti dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali; non è pertanto configurabile per il detto Ministero alcun obbligo di garanzia, né in via diretta verso l'avente diritto al contributo, né in via di regresso nei confronti della Regione, ma soltanto un obbligo istituzionale relativo al Fondo, nei limiti dei fondi messi a disposizione dalla legge.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/1990 num. 367 art. 10, Legge 30/01/1991 num. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)