Sez. 1, Sentenza n. 22580 del 23/10/2014 (Rv. 632618 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE (FINANZIAMENTI) | Ritardato pagamento da parte del committente per tardiva erogazione del finanziamento - Responsabilità verso l'appaltatore - Configurabilità - Fondamento - Limite.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE (FINANZIAMENTI)
In tema di appalti di opere pubbliche, l'ente pubblico committente (nella specie, un comune) è responsabile del mancato tempestivo pagamento degli acconti e del saldo del corrispettivo dovuto all'appaltatore per le opere eseguite, nonostante la ritardata erogazione del finanziamento concesso da parte di altro ente pubblico (nella specie, il Ministero del Tesoro) e di cui si era fatta menzione nel contratto di appalto, atteso che, in assenza di una convenzione ulteriore con la quale l'ente finanziatore garantisca all'ente committente la tempestiva erogazione del finanziamento, il ritardo nell'adempimento resta imputabile a quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1375, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)