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Sez. 2, Sentenza n. 3304 del 05/08/1957 (Rv. 880601 - 01)

LEGGE, REGOLAMENTO E DECRETO - LEGGE NUOVA - TEORIA DEL FATTO COMPIUTO. SOSTITUZIONE E FEDECOMMESSO - FEDECOMMESSO "DE RESIDUO" - NULLITÀ - IRRETROATTIVITÀ DELLA NORMA.
Stato
decisa il 1957-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/880601-01

LEGGE, REGOLAMENTO E DECRETO - LEGGE NUOVA - TEORIA DEL FATTO COMPIUTO. SOSTITUZIONE E FEDECOMMESSO - FEDECOMMESSO "DE RESIDUO" - NULLITÀ - IRRETROATTIVITÀ DELLA NORMA.

Una legge nuova può applicarsi agli effetti non quando la norma sia diretta a regolare questi effetti, indipendentemente dal fatto o dall'atto giuridico che li genera; quando invece essa, per regolare gli effetti; dovrebbe agire sul fatto o sull'atto generatore del rapporto, la legge nuova, salve Disposizioni espresse, non estende la sua forza a quegli effetti. La norma dell'art. 692, ult. Comma, cod. civ., che dichiara la nullita delle Disposizioni relative al fedecommesso de residuo, e innovativa e non si applica retroattivamente alle Disposizioni del genere redatte vigendo il codice anteriore, per il quale, invece, esse dovevano ritenersi valide.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 692

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)