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Sez. 3, Sentenza n. 2461 del 20/02/2001 (Rv. 543958 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Notificazione al litisconsorte di un ricorso privo dell'esposizione sommaria dei fatti - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2001-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543958-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

Nel caso in cui per la sussistenza di un litisconsorzio necessario, la corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., l'impugnazione del ricorrente è inammissibile ove al litisconsorte pretermesso sia stato notificato, a tal fine, anziché una copia integrale del ricorso, un atto contenente soltanto una parte (o un riassunto del medesimo), ciò risolvendosi nel mancato assolvimento dell'onere di integrazione, attesa la necessità che al litisconsorte pretermesso sia riservato, anche ai fini dell'eventuale esercizio del suo diritto di difesa, un trattamento del tutto paritetico rispetto agli altri litisconsorti (nel caso di specie l'inammissibilità è stata dichiarata perché il ricorso era privo dell'esposizione sommaria dei fatti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)