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Sez. 3, Sentenza n. 21073 del 01/10/2009 (Rv. 609531 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Processo di cassazione - Atto di integrazione del contraddittorio - Contenuto - Identità rispetto all'atto originario - Necessità - Notifica del solo controricorso - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609531-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

Nel processo di cassazione, l'integrazione del contraddittorio deve avvenire, come si deduce anche dall'art. 371-bis cod. proc. civ., mediante notifica di un atto che abbia il medesimo contenuto di quello che avrebbe dovuto essere notificato in origine, ossia del ricorso, mentre non è sufficiente la notifica di un atto che si riproduca il solo controricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 371 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)